RSPP
Grazie alla lunga esperienza in ambito sicurezza e all’affidabilità dei suoi professionisti, S.G.B.P. assume l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno – RSPP esterno, supporta l’azienda e il datore di lavoro nelle diverse questioni legate alla sicurezza sul lavoro e assolve a tutti gli obblighi RSPP, sia pratici che burocratici, evitando all’azienda di doverli gestire internamente. Inoltre, affianca il datore di lavoro nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR affinché sia corretto sia dal punto di vista formale che contenutistico.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP è una figura molto importante introdotta dal Governo italiano nel 1994 e regolata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con il quale sono state recepite nell’ordinamento giuridico nazionale le direttive europee riguardanti il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori. L’RSPP può far parte del personale interno all’azienda, essere un professionista esterno o, in alcuni casi, essere il datore di lavoro stesso. È nominato dal datore di lavoro e deve essere in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. L’RSPP coordina il servizio di prevenzione e protezione, che, all’atto pratico, è rappresentato dall’insieme delle persone, dei mezzi e dei sistemi aventi come scopo la prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi professionali.
DVR
Le aziende che sono in attività da più di tre mesi senza aver ancora redatto il DVR, in caso di controllo da parte delle ASL, possono incorrere in sanzioni significative. La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR ha principalmente lo scopo di:
-individuare ogni eventuale rischio per la salute e ogni possibile causa di infortunio e/o malattia professionale presente in un determinato ambiente di lavoro;
-individuare tutte le procedure necessarie all’eliminazione, alla gestione e alla riduzione dei rischi correlati alle attività lavorative presenti in azienda;
-fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento che permettano di tutelare la salute durante l’attività lavorativa;
-individuare le figure responsabili di tali misure di sicurezza.
Il DVR deve essere redatto a cura del datore di lavoro che può rivolgersi ad un professionista esterno qualificato, quale S.G.B.P., per redigere un documento corretto e completo in ogni sua parte.